LA LEGITTIMITA' DEL DURC DURANTE IL CONCORDATO
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LA LEGITTIMITA' DEL DURC DURANTE IL CONCORDATO

02 GEN 2020
 
L'art. 5 co. 1 del DM 30.1.2015 prevede una disciplina speciale per il rilascio del DURC, secondo cui, in caso di concordato con continuità, l'impresa si considera regolare, per il periodo intercorrente tra la pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso e il decreto di omologazione, purché il piano preveda l'integrale soddisfazione dei crediti INPS, INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
L'integrale soddisfazione dei crediti non sembra però un requisito riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.
Infatti il Trib. Roma 110965/2019 esclude che la mancanza del piano, che preveda l'integrale soddisfazione dei crediti INPS, possa ostacolare l'emissione del DURC (contra Trib. Reggio Emilia 552/2019).
L'art. 182-ter del RD 267/42 consente una proposta di pagamento, dilazionato o parziale, del debito, con l'effetto che gli enti previdenziali non vantano una pretesa al pagamento integrale del debito pregresso, ovvero alla sanatoria delle irregolarità contributive, ai fini del rilascio del DURC (Trib. Cosenza 1.7.2015).
Tale ipotesi è disciplinata dal co. 4 dell'art. 5 del DM 30.1.2015, secondo cui l'impresa si considera regolare, per il periodo tra la pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese e il decreto di omologazione, se nel piano è previsto il pagamento parziale, o dilazionato, dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto degli artt. 1 e 3 del DM 4.8.2009.
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