LA GUARDIA DI FINANZA AMMETTE L’AUTOTUTELA PER IL PVC
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA GUARDIA DI FINANZA AMMETTE L’AUTOTUTELA PER IL PVC

LA GUARDIA DI FINANZA AMMETTE L’AUTOTUTELA PER IL PVC

24 DIC 2017
Con la circolare 1/2018 la Guardia di finanza riesamina la ratio e le finalità dell’autotutela ricordando che tale istituto è “espressione di quella capacità che l’ordinamento conferisce ad ogni Pubblica Amministrazione di riesaminare la propria attività, senza l’intervento dell’Autorità giudiziaria, mediante correzione o rimozione dei propri atti che riconosca viziati sotto il profilo della legittimità o del merito, se del caso sostituendoli con un nuovo atto”. L’autotutela, dunque, ha quale finalità quella risolvere preventivamente e unilateralmente possibili conflitti, potenziali o attuali, con i contribuenti. La Circolare sottolinea, che l’esercizio di questo potere è normalmente limitato agli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, escludendo invece gli atti di esecuzione delle attività ispettive, potendo solo i primi generare un contenzioso. Nonostante le predette considerazioni, la Guardia di finanza riconosce che il principio di leale collaborazione e buona fede previsto dell’art. 10 dello Statuto del contribuente e i principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona amministrazione della P.a. e di capacità contributiva, impongono a tutti i componenti dell’Amministrazione finanziaria di improntare la loro attività nel rispetto di tali principi oltre che nel rispetto delle norme. Partendo da tale presupposto la circolare introduce una novità importante, ovvero ritiene opportuno se non necessario che, in caso di sopravvenuta conoscenza di elementi che delineano una nuova rappresentazione della complessiva posizione fiscale ricostruita in esito all’attività ispettiva in senso più favorevole al contribuente, questi ultimi devono essere approfonditi dall’Agenzia delle Entrate, al fine di non arrecare ingiusti danni al contribuente. In particolare la Guardia di finanza pone una particolare attenzione al processo verbale di constatazione, affermando  che se tali elementi emergono successivamente alla sua trasmissione agli uffici impositori  i reparti dovranno riaprire il pvc ed evidenziare gli effetti quantitativi dei nuovi elementi sulle violazioni già constatate, oppure trasmettere alle Entrate la documentazione attestante i nuovi elementi favorevoli, dandone comunicazione al contribuente (anche nel caso in cui fosse stato già emesso il relativo avviso di accertamento).
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