La Commissione tributaria provinciale di Ravenna con la sentenza n. 10/2/2018 ha "spigolato" sul difetto di sottoscrizione, stabilendo che l’avviso di accertamento impugnato era stato firmato ma non sottoscritto dal funzionario delegato dal direttore provinciale.
I Giudici hanno così rammentato che per sottoscrizione deve intendersi il tratto autografo dal quale si evince la nominatività dei prenomi e dei cognomi, la completezza dei tratti autografi e la loro leggibilità, in una parola, la riconoscibilità della persona che lo ha eseguito.
La firma è invece un semplice tratto autografato, senza distinzione tra nome e prenome.
Invero, secondo i Giudici, l'amministrazione finanziaria non aveva nemmeno provato l’appartenenza del firmatario dell’atto alla carriera direttiva.
ctp_ravenna_104_02_2018-difetto-sottoscrizione.pdf