LA FIDEJUSSIONE RILASCIATA DAL SOCIO NON ALTERA LO SCHEMA DELLA SOCIETA’ DI PERSONE
12 APR 2018
La fidejussione prestata dalla persona fisica (socio) aggiunge un titolo diverso in base al quale il creditore è legittimato ad agire in executivis senza che al fideiussore sia consentito avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Questo è quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 7139 del 2018.
Nel caso in esame, il socio di una s.a.s., proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso ad istanza dello stesso socio, nei confronti della società, a titolo di regresso del pagamento di un debito sociale.
La decisione era fondata sulla “non ammissibilità” della condizione del socio illimitatamente responsabile a quella di fideiussore, in quanto quest’ultimo garantisce un debito altrui mentre il primo risponderebbe con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza rinviando alla Corte di Appello di Firenze che dovrà fare applicazione, invece, del seguente principio di diritto: il socio di una società di persone anche se illim. resp. può validamente prestare fidejussione in favore della società, in quanto pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un autonomo centro di interessi dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci. Questo significa che la garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui ex art. 1936 c.c., senza sovrapporsi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale.
La Suprema Corte conclude, conseguentemente, ritenendo che “il socio che sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia pagato un debito sociale, è legittimato all’azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società”.