La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12316/2017 ha stabilito che la donazione di un terreno edificabile e la sua successiva cessione a terzi, non è contestabile se l’ufficio non è stato in grado di dimostrare la retrocessione della somma incassata (simulazione).
Il terreno edificabile, ricevuto per donazione, veniva infatti ceduto, solo dopo tre mesi, a terzi una società e l’amministrazione finanziaria ne contestava la sua elusività poichè diretto ad eliminare la plusvalenza scaturente dalla vendita.
In altri termini l'amministrazione finanziaria nel contestarne l’interposizione fittizia (dei familiari), ex articolo 37, comma 3, ne sottoponeva a tassazione la plusvalenza in capo al donante, riconducendo la fattispecie all'abuso del diritto, o meglio ad una finalità elusiva diretta ad ottenere un ingiustificato risparmio di imposta.
Invero come ricordato dalla giurisprudenza della Suprema Corte con la sentenza 15830 del 2907.2016, l'articolo 37, comma 3 svolgendo una funzione antielusiva ricomprende anche i casi di interposizione reale cioè attuata mediante operazioni effettive e non simulate, aventi come scopo l’elusione del pagamento dell’imposta attraverso l’uso improprio di strumenti negoziali anche collegati tra loro, sicchè a tale fattispecie deve pertanto applicarsi la disciplina probatoria e procedimentale stabilita dalla disposizione antielusiva generale allora prevista dall'articolo 37 bis, oggi sostituita dall'art. 10 bis della L.212/2000.
La Suprema Corte ha così accolto il ricorso del contribuente non riconoscendo l’esistenza di una attività elusiva e considerando implicitamente non convincente il dato della vicinanza temporale tra l’atto di donazione e la successiva vendita.
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