Tra i tanti dubbi che assillano i contribuenti, circa la possibilità di fruire del
SUPERBONUS 110%, quello che ricorre con maggiore frequenza è certamente quello della
demolizione del fabbricato con successiva ricostruzione e contestuale aumento volumetrico.
Ci si chiede cioè se la maggiore superficie ottenuta in sede di ricostruzione, conformemente alla normativa urbanistica locale, possa beneficiare del
SUPERBONUS 110%.
Nonostante taluni tentennamenti della dottrina e la solita poca chiarezza dell'amministrazione finanziaria, ritengo che
la demolizione e ricostruzione rientri tra gli interventi a cui risulta applicabile il superbonus edilizio del 110%.
Tale mio convincimento risulta confortato dalla
risposta dell'Agenzia delle Entrate 455 del 7 ottobre 2020, che in risposta ad un quesito circa gli effetti fiscali dell’articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, (
norma che annovera fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento volumetrico, a condizione che questi interventi siano in linea con la normativa urbanistica locale), ha chiarito che questo tipo di intervento beneficia a tutti gli effetti del
superbonus fiscale del 110% purchè
il «Comune o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche», nell’autorizzare i lavori, classifichi questi ultimi, nel «titolo amministrativo» (permesso di costruire), nella
nuova categoria della «ristrutturazione edilizia», in base all'articolo 3,comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, in vigore dal 17 luglio 2020.
Con riferimento al quesito specifico, ricordo che grazie alla modifica all'art. 119, comma 1-bis (
legge bilancio 2021), il fabbricato può definirsi
"funzionalmente indipendente" purchè dotato di almeno tre delle seguenti 4 installazioni :
- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.