La Corte di Cassazione con l'Ordinanza 12830/2017 (allegata), ha affermato che la delega di firma è atto con rilevanza esterna e l’amministrazione finanziaria non può sottrarsi all’obbligo di dimostrare, nel caso di contestazione da parte del contribuente, la sua esistenza.
Non può infatti definirsi che la mancanza della delega sia «questione priva di rilevanza esterna all’ente impositore», o meglio per dirla con le parole della Cassazione, non può essere condiviso l’assunto del giudice dell’appello che aveva «escluso la nullità dell’avviso di accertamento per la mancata allegazione della delega al funzionario firmatario del medesimo, affermandone l’irrilevanza esterna».
I giudici dopo aver richiamato la loro precedente giurisprudenza (Ordinanza 9736/2016), hanno affermato che «la sentenza impugnata collide evidentemente con tale principio di diritto laddove, senza alcun fondamento giuridico, afferma che la delega di funzioni/firma è atto privo di rilevanza esterna, così omettendo il necessario giudizio di merito sulla delega prodotta in prime cure dall’Agenzia fiscale».
La Corte ha poi reiterato "le bastonate" ai giudici di appello, poichè essi avrebbero anche omesso di valutare le prove fornite dal ricorrente in relazione alla presunzione legale di imputazione a ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti di un accertamento bancario «apoditticamente/genericamente e non analiticamente/specificamente valutato i documenti controprobatori dimessi dalla contribuente a sostegno delle proprie allegazioni difensive ricalcate sull’onere probatorio spettantele ex articolo 32 del Dpr 600/1973».
Forse qualche Giudice esiste ancora ...
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