La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. R.G. 2523/2016 pubblicata il 05.02.2024 ha stabilito che, in mancanza delle situazioni tipiche di certezza, la data della scrittura privata è opponibile all’amministrazione finanziaria qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. E' il giudice di merito che deve valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dare certezza alla data della scrittura privata, perchè l'art. 2704 c.c., non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi. Nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’estratto conto bancario prodotto dalla ricorrente (documento idoneo ad attestare la data dei pagamenti quietanzati nella scrittura privata relativa ad un contratto preliminare di cessione di un quarto di immobile dalla contribuente alla sorella). E' quindi opponibile all'ufficio la scrittura privata non autenticata e quindi priva di data certa, se la data può essere desunta dai pagamenti rinvenibili dall'estratto conto (aventi perfetta corrispondenza con le date indicate in calce al preliminare di compravendita). scrittura-privata-non-autenticata-prova-contro-il-fisco-se-gli-estratti-conto-dimostrano-i-pagamenti.pdf |