LA CTP DI ANCONA SUL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE E SULL'ASSENZA DELLA DELEGA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LA CTP DI ANCONA SUL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE E SULL'ASSENZA DELLA DELEGA

14 MAG 2015
Ieri 13 Maggio 2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona con la sentenza n. 566/02/15, relatore il dott. Pier Francesco Gaspari e presidente il dott. Domenico Galluzzo,  ha affrontato e brillantemente risolto una serie di interessantissime questioni circa l’estensione degli effetti premiali dello scudo fiscale dal dominus alla società dominata, di cui ci occuperemo prossimamente sulle stampa specializzata ed in questo sito e sulla assenza della delega.
Segnatamente l’Ufficio aveva prodotto in giudizio l’ordine di servizio con cui asseriva essere stata conferita la delega al funzionario “incaricato” e questa difesa aveva contestato, tra l’altro ed oltre il difetto di sottoscrizione, anche l’assenza della delega.
Al fine di farvi meglio comprendere la questione vi proponiamo uno stralcio delle memorie illustrative prodotte in giudizio.    
Omissis…
4.  SUL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE.
Per quanto attiene al difetto di sottoscrizione, l’Ufficio sostiene che l’atto sia stato legittimamente sottoscritto; tuttavia, omette di produrre agli atti del processo la delega che provi tale legittima sottoscrizione.
Che “l’ordine di servizio n. ______________” allegato alle controdeduzioni, non sia una delega alla sottoscrizione degli atti, è chiaro per sua stessa definizione, nel senso che un ordine di servizio, con cui si stabilisce l’aggiornamento delle tabelle, non può di certo definirsi procura ad lites, poiché non contiene i requisiti minimi prescritti dalla legge per detti atti.
Peraltro lo stesso documento fa riferimento alla gestione di “sistemi di controllo interno e sicurezza”, chiarendo, ove ve ne fosse bisogno, che si tratta di un semplice atto interno, privo di rilevanza esterna.
Quanto precede è confortato da un’attenta e recentissima pronuncia di merito della Ctp di Frosinone del 7 gennaio 2015 n.12 (doc.21) che esaustivamente ha affrontato la tematica, giungendo alla conclusione giuridicamente più logica: la natura giuridica della delega  differisce dall’ordine di servizio.
Sul punto il Collegio Giudicante si esprime senza mezzi termini nel ritenere che per l’atto di conferimento “sarà assolutamente necessario rispettare la “formula sacramentale” tipica dell’atto devolutivo dei relativi poteri, vale a dire che dovrà essere rilasciata dal Direttore titolare una specifica delega in forma scritta, che potrà essere conferita per il singolo caso o, potrà, al contrario, avere carattere di una delega generale, a sottoscrivere gli atti impositivi.”    L’ordine di servizio, invece, si differenzia dalla delega di funzioni come la specie dal genere: “si tratta di norme interne dirette a disciplinare l’esplicazione dei servizi di istituto”.
Per quanto precede il Collegio afferma con forza che “La delega non deve essere confusa con altre figure” e,  conseguentemente, “Non è delega, in senso tecnico, la disposizione con cui il titolare di un ufficio ripartisce fra i propri dipendenti le mansioni che ciascuno deve svolgere: questa ripartizione interna di compiti, infatti, non comporta alcuna deroga esterna alla competenza, laddove la delega, invece, ha rilevanza esterna”.
La conseguenza logico-giuridica di tale omissione, non può che essere la nullità dell’accertamento.
Rammentiamo infatti che, secondo l’insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, “in caso di contestazione, incombe allAmministrazione dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficioe quindi, laddove venga contestata la presenza della delega alla sottoscrizione, l’Ufficio è tenuto a produrla in giudizio; altrimenti, l’atto deve ritenersi nullo, per difetto di sottoscrizione,
4.1. Con riferimento all’eccezione in richiamo, l’Ufficio si oppone sostenendo che la delega sussiste e che il dott. _______________ sarebbe stato legittimamente incaricato.
Ma è proprio questo il nodo centrale della questione, sul quale, si badi bene, l’Ufficio non è stato in grado di replicare compiutamente e debitamente.
Vale a dire che il principio chiaramente ed inequivocabilmente espresso dal Tar del Lazio, (al momento del deposito delle memorie, non era ancora nota la sentenza della Consulta), non potrà che condurre all’annullamento dell’atto opposto, poiché illegittimamente sottoscritto.
Infatti, secondo l’art. 42 del d.p.r. n. 600 del 1973, il soggetto cui può essere conferita la delega alla sottoscrizione deve appartenere alla carriera direttiva; tuttavia, stando alla specificazione del TAR Lazio, affinché un soggetto possa ritenersi legittimamente appartenente alla carriera direttiva deve aver superato un regolare concorso, non potendosi considerare legittimo il mero “conferimento” di incarico dirigenziale.
Il dott. ______________, poiché non appartenente alla carriera direttiva, non poteva essere delegato alla sottoscrizione dell’atto. Tant’è che siffatta delega deve ritenersi tamquam non esset.
La prova della qualifica contestata non risulta agli atti del processo, onde per cui questa difesa non può che insistere su tale eccezione.
Omissis …
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona con la sentenza n. 566/02/15 allegata, accogliendo dette doglianze, ha stabilito che:
"Per quanto attiene alla legittimazione del funzionario dell'Ufficio che ha firmato l'atto impositivo, il ricorrente ha sollevato una questione legittima e l'Ufficio non ha prodotto la "delega" che il Direttore dell'AdE ha rilasciato al Funzionario con l'indicazione delle competenze affidate soprattutto per quanto attiene alla competenza riguardante l'entità (espressa in somma da € ad €) accertabile. Conseguentemente solo per questi motivi il ricorso và accolto ed ogni altro motivo del ricorso risulta assorbito dalla decisione."

commissione-tributaria-provinciale-di-ancona-la-sentenza-n.-5660215.pdf


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