LA CORREZIONE DEI VIZI NELLA COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO IN FATTURA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA CORREZIONE DEI VIZI NELLA COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO IN FATTURA

LA CORREZIONE DEI VIZI NELLA COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO IN FATTURA

22 OTT 2022
La Circolare 33/E, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 6 ottobre 2022, offre un commento a diversi aspetti riguardanti i bonus edilizi. Tra i vari argomenti trattati vi sono la normativa della responsabilità tra fornitore che ha applicato il c.d. sconto in fattura e il contribuente, gli errori commessi nel modello di comunicazione dell’opzione, la remissione in bonis e la detrazione per interventi edili effettuati da persone fisiche su unità immobiliari.
In questo elaborato si vuole porre l’accento e l’attenzione sugli errori che può presentare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sulle istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate per porvi rimedio.
Per affrontare ed eliminare i vizi, più o meno gravi, che può presentare la comunicazione delle opzioni, una prima via sarebbe quella di inviare un’ulteriore dichiarazione, entro cinque giorni dall’inoltro della prima, la quale sostituirà quella viziata da errori. Altra ed ultima via praticabile, in via ordinaria almeno, sarebbe il rifiuto della comunicazione da parte del cessionario o del fornitore applicante lo sconto in fattura nella propria Piattaforma di cessione dei crediti (presente nel proprio cassetto fiscale): questo cancellerebbe gli effetti della prima comunicazione e consentirebbe al cessionario un secondo invio.
Qualora queste due azioni non possano essere messe in atto, l’Agenzia offre dei suggerimenti per risolvere l’errore. Nello specifico, delinea strategie diverse a seconda della tipologia (e gravità) dell’errore commesso. Nello specifico, l’errore può essere qualificato come errore formale e come errore sostanziale. La differenza importante tra le due tipologie è che la prima non comporta la modifica dell’importo del credito ceduto e degli aspetti caratterizzanti della detrazione rispetto alla seconda.
In merito agli errori formali, l’Agenzia fornisce un elenco, non esaustivo, di elementi della comunicazione che posso essere inficiati da errori formali, distinti tra i vari quadri del modello. In particolare, nel frontespizio posso essere errati recapiti, codice fiscale del rappresentante del beneficiario, indicazione dell’amministratore nell’area del c.d. Condominio minimo, il codice ASID dell’asseverazione ENEA e il codice attribuito all’asseverazione per interventi sismici. Nel quadro A, invece, le informazioni le cui diverse indicazioni possono dar luogo errori formali sono il numero del SAL e il protocollo della comunicazione di SAL precedenti; nel quadro B i dati catastali e nel quadro C la tipologia del cessionario.
Gli errori formali, a differenza di quelli sostanziali, non invalidano la comunicazione: non viene messo in discussione l’importo della detrazione e la cessione della stessa. Nonostante tutto, però, vanno segnalati l’errore e i dati corretti all’Agenzia: colui che ha inviato la comunicazione (il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario) deve darne comunicazione tramite PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Particolare focus è stato poi posto dall’Agenzia nella Circolare a due errori formali. Il primo è l’errata indicazione del numero del SAL: bisogna porre attenzione a questo elemento poiché, per esempio, se nella comunicazione del primo SAL si omette il numero “1” il sistema non accetta le comunicazioni dei SAL successivi. Il secondo è l’indicazione in misura inferiore del credito ceduto: rispettando i termini di comunicazione, si può effettuare un invio integrativo, indicando nel quadro D la differenza tra il credito “teorico” da cedere e quello che è stato ceduto in precedenza. 
Gli errori sostanziali hanno, invece, gravità superiore rispetto ai primi e influiscono sull’importo del credito ceduto. L’Agenzia fornisce come esempi di elementi la cui errata indicazione può dar luogo ad un errore di questa tipologia il codice intervento e il codice fiscale del cessionario. Modo per risolvere questa situazione è che, su comune accordo di entrambe le parti, cessionaria e cedente, si proceda all’annullamento della cessione. Questo viene attuato inviando tramite PEC un’istanza, sottoscritta digitalmente o con firma autografa di entrambe le parti, compilata su un modello indicato in allegato alla Circolare suddetta all’indirizzo PEC indicato in precedenza. Una volta inviata l’istanza, sempre entro i termini opportuni per la comunicazione dell’opzione, l’Agenzia darà comunicazione ad entrambe le parti dell’annullamento e il cessionario potrà procedere ad un nuovo invio. Si segnala, inoltre, che i momenti tra istanza di annullamento e invio della nuova comunicazione possono anche non essere conseguenti: l’Agenzia precisa che si può procedere all’invio della nuova comunicazione prima di annullare la comunicazione errata.
Dott. Pietro Moretti
 
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