LA CORREZIONE DEGLI ERRORI DI BILANCIO NON CONSENTE IL BENEFICIO FISCALE
20 DIC 2021
La Corte di Cassazione con la sentenza 40692/21, depositata il 20 dicembre, ha stabilito che il cambio di allocazione della partecipazione non può essere sanato dalla ri-approvazione del bilancio.
Nella fattispecie i Giudici hanno stabilito che non può fruire dell’imposta sostitutiva la società che procede alla riapprovazione dei bilanci di esercizio, sanando l'errore di iscrizione della partecipazione venduta.
La sua allocazione nell’attivo circolante tra le «attività finanziarie non immobilizzate», piuttosto che tra le «immobilizzazioni finanziarie» non consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali per via della previsione contenuta nel principio Oic 29 che non consente la correzione di tali errori.
La fattispecie analizzata dalla Suprema Corte esprime un principio di diritto estensibile alla applicazione dell'art. 87 del TUIR in relazione alla apllicazione della PEX.