LA CHIUSURA DELL'ACCERT. CON ADESIONE NON COMPORTA RINUNCIA, DELEGA CON MOTIVAZIONE SOLO IN CASI STRAORDIN., TFM PER COMPETENZA
02 FEB 2022
La CTR delle Marche con la sentenza n. 129/2022 del 01 febbraio 2022, Presidente e relatore Gianni Sandro, accogliendo tutte le nostre doglianze ha riformato integralmente la sentenza del giudice di prime cure e richiamando l'insegnamento della Suprema Corte ha precisato almeno tre questioni degne di nota, qui succintamente richiamate:
“la chiusura del procedimento di adesione, prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dal corrispondente del D. Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, non comporta la rinuncia del contribuente a giovarsi della sospensione dei termini di impugnazione concessa a coloro che si avvalgono della procedura in questione..." (Corte di Cassazione, la n. 3762 del 9 marzo 2012);
l'obbligatorietà della motivazione,circa l'attribuzione della delega, con particolare riferimento alle circostanze straordinarie che né hanno giustificato il conferimento ... (Cass. n. 25017, del 11 dicembre 2015);
La deducibilità del trattamento di fine mandato per competenza, con presenza dell'atto di data certa antecedente alla data di accettazione della carica (ex pluribus Corte di Cassazione sentenze n. 16787 e 16788 del 9 agosto 2016.
Unico neo della sentenza, certamanente adeguatamente motivata, la compensazione delle spese.