LA CESSIONE DI UNA OPERA D'ARTE NON GENERA PLUSVALENZA IMPONIBILE
12 NOV 2019
La Commissione tributaria di secondo grado di Trento con la sentenza 59/2019, ha stabilito che non è soggetta a tassazione la cessione occasionale di un’opera d’arte se tra l’acquisto e la vendita non si siano frapposti atti volti alla commercializzazione o valorizzazione che dimostrano un intento speculativo.
Secondo l'ufficio la cessione dell'opera avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione come reddito diverso (differenza fra prezzo di cessione e prezzo di acquisto) quale attività commerciale non esercitata abitualmente, (articolo 67 comma 1 lettera i TUIR) perchè l'opera pittorica era stata valorizzata mediante in una serie di mostre internazionali.
Invero già la Corte di Cassazione con la sentenza 21776/11 aveva affermato che la commercialità si distingue dall'occasionalità per il fatto che alla base debba sussistere una "pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo" o "una serie di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in funzione della successiva vendita" elementi inesistenti nella fattispecie de quo.
Secondo i giudici l’apprezzamento di valore del quadro è dipeso dall'intrinseco valore dell'opera e non dalla sua valorizzazione acquisita con le diverse esposizioni.