La
Commissione tributaria provinciale di Roma con la
sentenza 20609/18, ha stabilito che la
cessione delle azioni non può essere riqualificata in cessione di azienda.
L’ufficio aveva contestato l’operazione di cessione delle azioni riqualificandola,
ex art. 20 TUR, come cessione di azienda, onde ottenere l’imposta di registro proporzionale del 3 per cento in luogo di quella scontata in misura fissa.
Com'è noto, il legislatore italiano, ha «
progressivamente rinunciato a tassare in modo proporzionale il conferimento d’azienda, riducendo il peso dell’imposizione indiretta sugli apporti» e ciò per agevolare la
capitalizzazione delle società , sicchè detta riqualificazione costituisce una violazione del diritto comunitario, «
perché reintrodurrebbe un’imposta indiretta sulla raccolta di capitali nei conferimenti di azienda a cui di fatto lo Stato ha rinunciato».
Ricordiamo inoltre che con le modifiche apportate all’articolo 20 dalla legge di bilancio 2018 dell’articolo 1, comma 87, lettera a) della legge 205/17), il legislatore ha stabilito che
l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo,
prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
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