La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14310/15 del 09/07/2015, ha ritenuto che il licenziamento effettuato per "
scarso rendimento", possa costituire una legittima ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore.
La Corte ha osservato che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore pur non obbligandosi al raggiungimento di un risultato, con la conseguenza che il mancanto raggiungimento del risultato prefissato non possa costituire di per sè inadempimento, ove siano individuabili parametri volti all'accertamento che la
prestazione venga eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore,
il discostamento da detti parametri possa costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione.
Per stabilire poi se tale segno dimostri univocamente che vi sia stato inadempimento,
è necessario valutare la condotta nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo, tenendo bene a mente che
il mancato raggiungimento del parametro non deve essere confuso con l'oggetto dell'accertamento, che è costituito dall'inesatta o incompleta o mancata esecuzione della prestazione.
Nel caso specifico l'addebito mosso al lavoratore non si sostanziava in un unico e specifico episodio o in più episodi singolarmente considerati ma in una
condotta continuativa, che si era protratta nel tempo e che era stata unitariamente considerata al fine di valutare la sussistenza dell'inadempimento e la sua gravità nell'ottica del sinallagma contrattuale.
ALLEGATO