LA NOTIFICA DEL RICORSO CARTACEO ESCLUDE L'APPELLO TELEMATICO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LA NOTIFICA DEL RICORSO CARTACEO ESCLUDE L'APPELLO TELEMATICO

19 FEB 2018
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 245 del 12 ottobre 2017 e, più recentemente, la Commissione tributaria provinciale di Foggia con la sentenza n. 1981 del 21 dicembre 2017 hanno considerato non costituito l’ufficio che aveva utilizzato il canale telematico per le proprie controdeduzioni (i ricorrenti avevano presentato il ricorso in forma cartacea).
Sono molte le questioni controverse sulle quali riflettere al momento della costituzione in giudizio o ancor prima al momento della notifica dell'appello. 
Occorre infatti evidenziare che nel caso in cui il ricorso sia stato presentato in formato cartaceo, la costituzione in giudizio deve necessariamente essere effettuata, a pena di inammissibilità, con le medesime modalità.
Inoltre se per il primo grado di giudizio non è stato utilizzato il processo telematico, il successivo appello dovrà essere depositato in modalità cartacea.
La Commissione tributaria regionale Toscana, con la sentenza n. 1783 del 14 luglio 2017, ha dichiarato inammissibile l’appello telematico notificato dall’agenzia delle Entrate a fronte di un primo grado instaurato con modalità cartacea, affermando che la scelta fatta dal contribuente all’inizio del processo di primo grado vincola per entrambe le parti il successivo iter procedimentale del giudizio.
Questo è quanto si evince dal decreto ministeriale n. 163/2013, (processo tributario telematico), che prevede che il ricorrente, nell’ipotesi di notifica via Pec, debba costituirsi in giudizio telematicamente (Sigit) e che la parte resistente deve costituirsi con le medesime modalità. 
In caso di notifica con canali tradizionali (posta, deposito), quindi non Pec, la parte resistente non può utilizzare il Sigit.
Invero detta ipotesi non è stata condivisa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia secondo la quale non è inesistente la notifica dell’appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata, ancorché avvenuta in epoca precedente all’avvio del processo tributario telematico. 
ctp-reggio-emilia-n.-245-sez.-2-del-12.10.2017.pdf
ctr-firenze-n.-1783-sez.-viii-del-14.07.2017.pdf
ctp-foggia-n.-1981-2017.pdf

 
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