L'ONERE DELLA PROVA DEL CREDITORE SULL'ASSOGGETTABILITA' DEL DEBITORE ALLA LIQUIDAZ CONTROLLATA
26 GIU 2025
Due recenti decisioni della Corte d’Appello di Torino (27 febbraio 2025) e del Tribunale di Torino (27 marzo 2025) contribuiscono a delineare in modo più preciso i presupposti della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, attivabile su istanza del creditore.
Le sentenze ribadiscono che il creditore istante deve dimostrare non solo l’esistenza di un credito scaduto superiore a 50.000 euro, ma anche la sussistenza di un vero e proprio stato di sovraindebitamento o di insolvenza del debitore, da intendersi in senso ampio e documentato, ai sensi dell’art. 2 lett. b) e c) CCII.
Di particolare interesse è l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui l’onere della prova sulla non assoggettabilità del debitore alla liquidazione giudiziale (quale impresa minore ex art. 2 lett. d) CCII) non può essere valutato in modo formalistico. Il giudice deve comunque procedere ad una verifica complessiva, anche d’ufficio, valutando indici oggettivi come l’oggetto sociale, l’inattività dell’impresa, l’assenza di ricavi rilevanti o di personale, nonché le risultanze desumibili dalle visure e dalla documentazione acquisita.
Sul versante dello stato di insolvenza, le pronunce indicano elementi significativi quali: la infruttuosità di precedenti esecuzioni, l’inattività protratta dell’impresa, l’esistenza di debiti fiscali pregressi, la mancanza di dichiarazioni fiscali, o l’assenza di PEC attiva. È stato altresì chiarito che la mera presenza di un bene immobile non prontamente liquidabile non esclude di per sé l’insolvenza, qualora vi sia una manifesta incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Si tratta dunque di un orientamento che valorizza un accertamento sostanziale e non meramente formale, con un importante bilanciamento tra le esigenze creditorie e le garanzie difensive del debitore.