L'INFLUENCER CHE VIENE PAGATO IN BASE AI PRODOTTI ACQUISTATI E' AGENTE DI COMMERCIO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
L'INFLUENCER CHE VIENE PAGATO IN BASE AI PRODOTTI ACQUISTATI E' AGENTE DI COMMERCIO

L'INFLUENCER CHE VIENE PAGATO IN BASE AI PRODOTTI ACQUISTATI E' AGENTE DI COMMERCIO

27 MAG 2024
Influencer è chiunque abbia il potere di influenzare le decisioni di acquisto degli altri per via del suo rapporto con i follower.
Secondo il Tribunale di Roma (sentenza pubblicata il 4 marzo 2024 dalla sezione quarta lavoro) invece, l’influencer è un agente di commercio, che incassa provvigioni solo al buon fine dell’acquisto, con una zona ben identificata dalla comunità di seguaci del web.
Il richiamo all’art. 1742, primo comma, del c.c. è evidente, poiché una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, la conclusione di contratti in una zona determinata, che secondo il giudice può essere intesa non soltanto come area geografica ma anche come porzione di mercato e dunque integrata dalla comunità dei follower.
Qualora tale attività abbia i requisiti di professionalità e abitualità è necessaria anche l’apertura di una partita Iva, inquadrando i ricavi come pubblicità ogni qualvolta in cui ci sia una correlazione fra prodotto pubblicizzato e numero di visualizzazioni e ricorrendo invece alla figura dell’agente ogni volta in cui il provento sia correlato ad un determinato acquisto promosso dall’influencer.   
Per quel che concerne invece il luogo in cui la prestazione viene resa, si rendono applicabili le regole di cui all’articolo 7 ter del DPR 633/72 per i servizi generici B2B, con la conseguenza che:
  • se il committente è stabilito ai fini Iva in Italia, la prestazione è soggetta ad aliquota Iva ordinaria nel nostro Paese;
  • se il committente è stabilito ai fini Iva in altro Stato, la prestazione è esclusa da Iva per carenza del presupposto territoriale, ma con obbligo di emissione della fattura, (con l’inversione contabile, se il committente è soggetto passivo in altro Stato Ue, oppure non soggetta ad IVA, se il committente è extra Ue).
“Nella vita ci sono solo due certezze: la morte e le tasse” Benjamin Franklin ...        ed i contributi richiesti alla società mandante dal Tribunale di Roma.  


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