L'INDEBITA COMPENSAZIONE DEVE RISULTARE DAL MODELLO F24
06 NOV 2019
In merito al reato di indebita compensazione ex art. 10-quater del DLgs. 74/2000 la Cassazione con la sentenza n. 44737/2019, ha precisato che ai fini della sua sussistenza l’indebita compensazione deve risultare dal modello F24 mediante il quale è stata realizzata, indicandovi crediti inesistenti o non spettanti.
La Corte precisa che “Non è, dunque, sufficiente, a integrare il reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da una operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti”. È del resto, proprio la condotta, necessaria, di compensazione ad esprimere la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta il quid pluris che differenzia il reato di cui all'art. 10-quater rispetto ad una fattispecie di semplice omesso versamento (Cass. Sez. 3, n. 15236 del 16.1.2015,). Pertanto il delitto di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.