L'IMU SPETTA ALL'EX CONVIVENTE MORE UXORIO ASSEGNATARIO DELLA CASA
08 MAG 2019
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11416 del 2019 richiamando i recenti interventi legislativi e giurisprudenziali che mirano ad una sempre maggiore equiparazione tra coniugi e conviventi “more uxorio” nonché i principi che orientano l’assegnazione della casa familiare sia in caso di separazione che di cessazione della convivenza, afferma che occorre optare per una interpretazione estensiva dell’art . 4 comma 12 quinques D.L. n. 16 del 2012, non essendo questa una norma tributaria ma di natura speciale. La norma ricordiamo prevede che “ai fini dell’applicazione Ici (Imu) l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”, facendo così traslare la soggettività passiva dell’Imu dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio. Seguendo tale ragionamento la Suprema Corte conclude rilevando che “la costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli ed assegnatario della casa familiare, comporta che, anche nel caso della cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventi il genitore assegnatario, anche se quest’ultimo non fosse comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario ma non assegnatario dell’immobile”. Affinché, infatti, sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato", riconducibile quindi alla proprietà, all'usufrutto o ad altro diritto realedi godimento, o ad altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge.