L'IMPOSTA DI REGISTRO SI PAGA SUL VALORE DEL BENE AL NETTO DELL'IPOTECA
14 MAG 2019
Con sentenza n. 73 del 2019 la Ctp di Reggio Emilia afferma che ai fini dell’imposta di registro, il valore imponibile del bene conferito, deve essere ridotto dal valore dei debiti ipotecari gravanti sul bene stesso. Nel caso di specie i soci di una società, in sede di aumento del capitale conferivano degli immobili all’interno della stessa sui quali avevano iscritto un’ ipoteca e provvedevano al pagamento dell’imposta di registro sul valore i tali immobili al netto del debito ipotecario. L’Agenzia contestava con l’avviso di liquidazione la deduzione dei debiti ipotecari ritenendo che nelle predette passività non sarebbe individuabile il nesso di inerenza e riquantificava l’imposta senza però specificarne il calcolo. La ctp accoglieva il ricorso dei contribuenti, sia riguardo l’eccezione sul il difetto di motivazione, in quanto la mancata indicazione del calcolo eseguito dall’Ufficio non permetteva di ricostruire i conteggi che hanno portato alla liquidazione, sia con riguardo alla legittimità della deduzione operata. Sul punto, infatti, i Giudici affermano che “non si comprende cosa possa esservi di maggiormente collegato rispetto al bene conferito della passività ipotecaria iscritta e gravante sul medesimo; l’iscrizione ipotecaria rappresenta il massimo grado di inerenza tra la passività e il bene colpito considerato che il creditore monito di ipoteca ha il diritto di soddisfare il proprio credito sul bene ipotecato”