IL SOCIO ACCOMANDATARIO DELL'IMMOBILIARE DI GESTIONE NON DEVE ESSERE ISCRITTO ALL'INPS
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

IL SOCIO ACCOMANDATARIO DELL'IMMOBILIARE DI GESTIONE NON DEVE ESSERE ISCRITTO ALL'INPS

25 MAG 2020
La Cassazione con la sentenza n. 8616 del 07.05.2020 ha stabilito che non esiste l'obbligo di iscrizione all'INPS (gestione commercianti) per chi affitta immobili propri. 
Secondo i Giudici la socia accomandataria di una s.a.s. che  non svolge attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili altrui non è iscrivibile all'INPS perchè la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge una attività commerciale ai fini previdenziali ;
Secondo gli ermellini il presupposto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale ex art. 1, c. 203, L. n. 662 del 1996 (Cassazione n. 3145/2013) e la qualità di socio accomandatario non è sufficiente di per sè a fare sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione  commercianti, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'Istituto (Cassazione n. 25082/2018).
All'INPS non resta che pagare le spese di lite per euro 3.700,00 oltre a generali 15% ed accessori.

TESTO INTEGRALE
 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ANTONIO Enrica - Presidente

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. LEO Giuseppina - rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 12551/2014 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1304/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/11/2013 r.g.n. 88/2013.

RILEVATO

che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza contestuale letta all'udienza del 12.11.2013, ha accolto il gravame interposto da (OMISSIS), nei confronti dell'INPS e della (OMISSIS) S.p.A. - (OMISSIS), avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 1304/2013, con la quale era stato dichiarato che la (OMISSIS) avesse l'obbligo di iscriversi alla c.d. Gestione Commercianti, perche', quale socia accomandataria di una S.a.s. che aveva dato in locazione i locali di un immobile ed aveva affittato un'azienda, doveva presumersi che esercitasse attivita' commerciale;

che la Corte di merito, al riguardo, ha osservato che "l'appello doveva essere accolto, poiche' l'INPS - su cui gravava il relativo onere - non aveva dato prova dei fatti costitutivi dell'obbligo della (OMISSIS) di iscrizione nelle liste dei commercianti ed, in particolar modo, non vi era prova dell'esercizio di un'attivita' commerciale da parte della societa' di cui la stessa era socia accomandataria, tale non potendo essere quella svolta per mezzo di un'impresa che affitta un'azienda e loca un immobile a terzi";

che per la cassazione della sentenza ricorre l'INPS, in proprio e quale procuratore speciale della (OMISSIS) S.p.A., articolando un motivo, cui resiste con controricorso (OMISSIS);

che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, articolo 1; L. n. 1397 del 1960, articolo 1, come modificato della L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, cit. L. n. 1397 del 1960, articolo 2; articoli 2313, 2318 e 2697 c.c., ed in particolare, si deduce che la costituzione in forma societaria, ma diversa dalla societa' semplice, facesse presumere l'esercizio di una attivita' imprenditoriale e che spettasse, quindi, alla (OMISSIS) - che negava che vi fosse stato svolgimento di commercio - dimostrarlo in concreto, poiche', a parere della parte ricorrente, l'oggetto societario non consisteva solo nel godimento di immobili;

che il motivo non e' fondato, in quanto la Corte territoriale e' pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio uniformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed ai quali, ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 25082/2018; 15896/2018; 7910/2017; 3145/2013) -, secondo cui "il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti e' lo svolgimento di un'attivita' commerciale", conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, articolo 29, in materia di requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali;

che, nella fattispecie, la Corte di Appello ha condivisibilmente affermato, sulla base di un accertamento in fatto, censurato solo in modo generico dall'Istituto ricorrente, che la (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), della quale quest'ultima era socia accomandataria, nel concreto non svolgeva attivita' diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili altrui, ma si limitava alla gestione della locazione dei locali dell'immobile di cui era proprietaria ed all'affitto di singoli rami di azienda, quali il bar, il ristorante e l'albergo; che, come innanzi osservato, la pronunzia oggetto del presente giudizio e' del tutto in linea con il principio, in piu' occasioni ribadito da questa Suprema Corte, alla stregua del quale "la societa' di persone che svolga una attivita' destinata alla locazione di immobili di sua proprieta' e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge una attivita' commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attivita' non si inserisca in una piu' ampia di prestazione di servizi quale l'attivita' di intermediazione immobiliare" (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3145/2013, cit.);

che, con riferimento alle societa' in accomandita semplice, come e' noto, "ai sensi della L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, che ha modificato della L. n. 160 del 1975, articolo 29 e L. n. 45 del 1986, articolo 3", la qualita' di socio accomandatario non e' sufficiente a fare sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali, "essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualita' e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'Istituto" (v. Cass. nn. 25082/2018, cit.; 28021/2017; 27376/2016; 17643/2016; 3835/2016): prova che, nella fattispecie -secondo quanto, motivatamente e condivisibilmente, hanno affermato i giudici di merito, non e' stata fornita, essendo risultato delibato che la (OMISSIS) si limitava ad apporre le firme necessarie alla gestione dei contratti di locazione dell'immobile societario;

che, pertanto, dovendosi tenere in considerazione soltanto lo svolgimento in concreto di una attivita' commerciale, a nulla rileva il contenuto dell'oggetto sociale; ne', peraltro, si configura una simulazione del rapporto societario, infondatamente ipotizzata dall'INPS come necessaria;

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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