L'EX SOCIO LIQUIDATORE NON RISPONDE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA SOCIETA' ESTINTA
14 OTT 2022
La Commissione Regionale della Liguria, con sentenza n. 621/1/2022, accoglieva parzialmente il ricorso di un ex socio liquidatore a cui l’Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento relativo alla società ormai estinta per il recupero di costi ritenuti indebitamente detratti.
In merito all'eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla nullità della notifica in capo al liquidatore, la Commissione considerava corretta la notifica eseguita in capo a quest’ultimo in quanto ai sensi art. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014, il potere di rappresentanza delle società estinte permane in capo al liquidatore per 5 anni dalla data di cancellazione.
La Commissione sanciva però che dal 07.08.2020 e dunque decorsi 5 anni dalla cancellazione societaria (07.08.2015), "interveniva il regime successorio secondo il quale sono responsabili i soci, non più il liquidatore, non certo illimitatamente non dovendo rispondere dei debiti societari con il proprio patrimonio personale ma nei limiti di quanto conferito".
Si può dunque affermare, secondo quanto espresso dalla Commissione che, la Società per 5 anni anche se non più esistente può rispondere di eventuali contestazioni tributarie attraverso i soci nei limiti di quanto ottenuto con la liquidazione.
Tuttavia, i giudici hanno ricordato che a seguito dell’accertata estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per violazioni di norme tributarie non si trasmettono ai soci e al liquidatore, trovando fondamento anche nell’articolo 8 Dlgs 472/97 in merito all’intrasmissibilità della sanzione agli eredi.