L'ESTEROVESTIZIONE, LE MASCHERINE E LA PIVETTI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
L'ESTEROVESTIZIONE, LE MASCHERINE E LA PIVETTI

L'ESTEROVESTIZIONE, LE MASCHERINE E LA PIVETTI

10 MAG 2020
Qualcuno potrebbe dire ma è possibile che non abbiano ancora imparato?
Il fenomeno dell’esterovestizione può essere sinteticamente descritto come la collocazione all’estero di un soggetto non dichiaratamente residente in Italia che si è formalmente stabilito all’estero.
Per espressa disposizione normativa, le società sono considerate fiscalmente residenti in Italia allorquando, per la maggior parte del periodo d’imposta hanno mantenuto la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
In aggiunta a queste ipotesi derivanti dalle norme Ocse, l’Italia ha ottenuto che per l’individuazione della residenza fiscale di una società, oltre alla “sede della direzione effettiva”, è di estrema rilevanza anche il luogo nel quale viene svolta l’attività principale dell’impresa.
In altri termini ed attribuendo rilievo al contenuto forgiato dalla giurisprudenza, è possibile contestare l’esterovestizione ogniqualvolta in cui ci si trovi in presenza di strutture di puro artificio formalmente costituite all’estero.
Dalla stampa della scorsa settimana abbiamo appreso che una società amministrata dalla ex presidente della camera, Irene Pivetti, è stata coinvolta in una brutta vicenda relativa alla fornitura (anche) alla protezione civile di mascherine (dpi), forniture milionarie, sulla base delle quali alcune procure italiane avrebbero contestato i reati di ricettazione, frode nell’esercizio del commercio e violazioni alla legge doganale, rilevando anche reati a carico della società  ex legge 231/2001. 
Oltre alla stampa, alcuni servizi giornalistici, (Report rai tre e le Iene Italia uno), hanno mandato in onda e descritto nei dettagli la vicenda.
Qualcuno si starà chiedendo quale è il motivo del mio intervento e cosa “ci azzecca” l’esterovestizione, con la Pivetti e la vicenda che la vede coinvolta con le mascherine fornite alla protezione civile.
Non mi faccio attendere e passo subito a darvi la risposta.
Cominciamo con l’affermare che sono un garantista e come tale ritengo che la ex presidente della camera non possa aver commesso nemmeno uno di quei reati che gli vengono contestati, sarà la giustizia ad accertare la sua innocenza o colpevolezza.
Detto ciò occorre osservare che la società italiana, amministrata dalla Pivetti, risulta essere partecipata da due diverse società, una di diritto sammarinese e l’altra di diritto polacco, questione sottolineata dai giornalisti che si sono interessati della vicenda per via di un presunto anonimato derivante dalle suddette nazionalità e che mi permetto di non condividere per queste ragioni.
La Polonia è un Paese che fa parte della UE ed è quindi dotata di una propria legge antiriciclaggio diretta ad individuare il titolare effettivo delle società.
San Marino già dal 2008 si è dotato di una legge  (L. n. 92 del 17 giugno 2008) che ricalca il nostro d.lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e conforme alle Direttive comunitarie 2005/60/CE e 2006/70/CE.
Non può invocarsi pertanto nessun anonimato perchè tutti i professionisti e le banche ove sono stati aperti i conti correnti, hanno dovuto identificare i titolari effettivi e mi sto riferendo non solo a quelli italiani ma anche a quelli polacchi e sammarinesi.
I servizi giornalistici oltre a ricostruire gli accadimenti che hanno portato alle ipotesi di reato contestate dalle procure, hanno pure evidenziato che le due società estere, partecipanti alla società italiana, amministrata dalla dott.ssa Pivetti, non hanno, nella sostanza, una sede nel luogo in cui risultano ubicate, (gli addetti alla segreteria del WTS a San Marino e la segretaria in Polonia hanno candidamente dichiarato di non conoscerle).
Nel contempo dalle interviste rilasciate dalla ex presidente della camera sembrerebbe che il deus ex machina di tutte le società, (intendo anche delle partecipanti al capitale della società italiana), non possa che essere Irene Pivetti.
Emblematico in questo senso la sua dichiarazione di aver fatto emettere una fattura per consulenza di 50.000,00 dalla società sammarinese “per ritorsione” verso l’imprenditore che aveva organizzato il viaggio in Cina e che ne richiedeva il pagamento, oltre che la risposta di far fatturare gli onorari maturati dal medesimo imprenditore alla società polacca.
Detto ciò non resta che tirare le conclusioni e cioè ferma restando l’assoluta innocenza della dottoressa Irene Pivetti, almeno fino a prova contraria, per i reati a lei ascritti relativi alla fornitura delle mascherine, non v’è chi non veda, come il costrutto societario ritraibile dalle ricostruzioni giornalistiche parrebbe di mero artificio e privo di una pur minima organizzazione.
Inoltre l’unico soggetto dotato del potere decisionale sembrerebbe essere la medesima dottoressa Pivetti, che dirige i giochi dal suo ufficio milanese (place of management).
Se io fossi deputato al controllo fiscale mi chiederei se è legittimo la costruzione di tale artificio e per quale motivo Irene Pivetti ed i suoi accoliti si siano andati a collocare in Paesi diversi da quello di residenza della ex presidente della Camera, onde valutarne la possibile esterovestizione della società polacca e della società sammarinese e ciò anche in considerazione del fatto che l’oggetto principale di quelle società che importano dalla Cina, viene soddisfatto per lo più dalla vendita alla protezione civile italiana.
Se fossi un Procuratore della Repubblica (e non solo italiano), mi dovrei ricordare che oltre ai reati ascritti agli indagati in Italia, esistono anche i reati fiscali relativi agli obblighi eventuali di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e di falsa fatturazione, ai quali aggiungerei quei reati previsti dalle norme antiriciclaggio, ascrivibili anche agli accoliti, qualora non avessero correttamente identificato i titolari effettivi o adempiuto correttamente alla normativa.    
   
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