L'ESTEROVESTIZIONE INCIDE ANCHE SULL'IMPOSTA DI REGISTRO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
L'ESTEROVESTIZIONE INCIDE ANCHE SULL'IMPOSTA DI REGISTRO

L'ESTEROVESTIZIONE INCIDE ANCHE SULL'IMPOSTA DI REGISTRO

14 MAR 2024
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3386 del 2024 si è pronunciata sul rapporto intercorrente tra il fenomeno dell’esterovestizione e l’imposta di registro. Nel caso trattato, un socio (residente in Italia) di società avente sede legale a Londra (Alfa Ltd.) aveva conferito a quest’ultima immobili di sua proprietà siti in Italia, in esecuzione di un aumento di capitale deliberato dalla predetta società. L'atto era stato assoggettato all'imposta di registro nella misura fissa ai sensi dell'art. 4, nota IV, della parte I della tariffa allegata al DPR n. 131/86 riguardante il caso in cui la società destinataria del conferimento abbia sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione Europea. L’Agenzia emetteva così l’avviso di liquidazione calcolando una maggior imposta di registro in applicazione dell'aliquota proporzionale del 7% sul valore degli immobili conferiti, sul presupposto che la società operasse solo apparentemente all'estero, avendo invece in Italia il centro principale dei suoi interessi.
Rigettata in primo grado, l’impugnazione veniva accolta in appello, a cui faceva ricorso in Cassazione l’Ade denunciando la violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c., dell'art. 73, comma 5-bis, DPR n. 917 del 1986 (TUIR). I giudici di legittimità hanno preliminarmente escluso che nel caso di specie possa trovare applicazione la presunzione di esterovestizione in quanto la società inglese non deteneva partecipazioni di controllo in società o altro ente commerciale residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2359 cc.  Successivamente, sulla base dell’art. 73 comma 3 del Tuir (tempus regit actum) e della giurisprudenza consolidatasi che defini(va) la sede dell'amministrazione "il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione della società e dove si convocano le assemblee​", i giudici hanno analizzato se la sentenza di secondo grado avesse correttamente valutato gli elementi indicati dall’Agenzia delle Entrate a sostegno della residenza in Italia della società conferitaria. In particolare, hanno affermato che “il contrasto del fenomeno dell'esterovestizione societaria assume valenza di principio generale dell'ordinamento applicabile non soltanto alle imposte sui redditi -…-, ma anche alle imposte indirette, trovando il suo fondamento nel diritto tributario europeo, nel dovere costituzionale di partecipare alla spesa pubblica e nelle regole di derivazione UE e OCSE”. Ritenuta sussistente una pluralità di elementi indicativi della contestata fittizietà della localizzazione della residenza fiscale dell'ente societario in altro Stato (all'epoca) membro dell'Unione Europea, la Cgt avrebbe errato ad escludere la configurabilità di un'ipotesi di esterovestizione, attribuendo decisivo rilievo al riferimento contenuto nell'atto costitutivo della ALFA a un ufficio di segreteria esistente in Londra, diretto da tale C.
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