L' ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE DAL 2015 E I PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

L' ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE DAL 2015 E I PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

01 APR 2015
Facendo seguito a nostra precedente mail  del 19/01 u.s., in cui si focalizzava l’attenzione dei gentili Clienti sulle rilevanti novità introdotte con riguardo alle nuove casistiche di applicazione del reverse charge nel settore IVA, si rende noto che l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con circolare n. 14/E del 27/03 u.s. (allegata).
 
Con la predetta circolare vengono forniti in particolare chiarimenti in merito a:
 
o   la definizione di “edificio” e i criteri utilizzabili per individuare le prestazioni relative ad edifici;
o   i rapporti tra reverse charge e split payment / regime dell’IVA per cassa / nuovo regime forfetario;
o   l’applicazione del reverse charge da parte delle società consorziate e degli enti non commercial  
 
Con riferimento alla nozione di “edificio” l’Agenzia precisa quanto segue:
La disposizione deve intendersi riferita sia a fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Devono ricomprendersi, inoltre, nell’ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.
Sulla base della ricostruzione sopra operata, si ritiene che non rientrino, pertanto, nella nozione di edificio e vadano, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.)”
 
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del reverse charge alle prestazioni relative ad edifici di cui alla lettera a-ter) (pulizia, demolizione, installazione di impianti e lavori di completamento), l’Agenzia afferma quanto segue:
“Per l’individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter) sopra elencate, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene, in conformità, peraltro, ai criteri adottati in sede di Relazione Tecnica, che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.”
 
Nota bene: la CM 14/2015 non chiarisce espressamente se le manutenzioni rientrino nell’ambito del reverse charge; tuttavia il riferimento esclusivo ai codici Ateco, che contemplano tale attività, lascia presumere che vi rientrino.
 
Per specifici approfondimenti vi alleghiamo Circolare Agenzia Entrate.
link alla circolare

A disposizione per chiarimenti, porgiamo Cordiali Saluti.

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