L'ELIMINAZIONE DI POSTE FITTIZIE DAL BILANCIO NON DETERMINA SOPRAVVENIENZA TASSABILE
03 AGO 2017
La Corte di Cassazione con la sentenza 19219/2017 del 02.08.2017 ha chiarito che la norma sulle sopravvenienze attive contenuta e cioè l'art. 55 del TUIR, prevede la tassazione della «sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi», precisando che la locuzione «sopravvenuta» è da attribuirsi solo a quei casi in cui la posizione debitoria debba ritenersi cessata,.
Risulta quindi irrilevante, ai fini della tassazione, la fittizietà della passività iscritte, poiché la sopravvenienza attiva si realizza solo con il venir meno di una passività effettivamente esistente.