Come è tristemente noto sono ormai molteplici gli adempimenti amministrativi, fiscali e dichiarativi in capo all'impresa e/o al dottore commercialista consulente della stessa. L'autodichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti è entrata a far parte di questo nutrito gruppo come conseguenza dell'elargizione di aiuti, di varie forme, agli operatori economici durante il periodo pandemico Covid-19.
Questo adempimento è obbligatorio per i soggetti (economici) beneficiarti di aiuti, ricevuti dal 1.3.2020 al 30.6.2022, appartenenti al c.d. “regime ombrello”. Al suo interno vengono ricompresi tutti i contributi a fondo perduto erogati (dal primo, ex art. 25 D.L. 34/2020, fino al c.f.p. c.d. “perequativo”), vari crediti d'imposta (come quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda) e le varie esenzioni d'imposta (IRAP e IMU).
Concentrandoci solo sulla materiale indicazione delle misure ricevute, il contribuente, nella sezione A) deve analiticamente individuare i vari sussidi ricevuti, avendo cura di selezionare, scegliendo una colonna o l'altra, sotto quale sezione del Temporary Framework, la 3.1 o la 3.12, far ricomprendere gli stessi. Nella sezione C), invece, qualora si fosse titolari dell'esenzione dell'IMU, bisogna dare indicazione del codice catastale del Comune nel quale sono situati gli immobili oggetto della misura agevolativa, oltre ad indicarne il numero.
L'Agenzia delle Entrate con un Provvedimento, pubblicato in data 25.10.2022, ha previsto la possibilità di compilare la suddetta autodichiarazione in maniera semplificata. Nello specifico, assecondando le varie voci e rimostranze in merito alla laboriosità di redazione del modello, ha concesso la facoltà di non compilare il quadro A), permettendo di glissare l'onere dell'indicazione analitica e precisa degli aiuti ricevuti. L'amministrazione finanziaria ha reso possibile ciò mediante la modifica del modello e introducendo al suo interno, nel frontespizio, il campo “ES”.
La possibilità di questo alleggerimento d'adempimento non è concessa però a tutta la platea di obbligati alla comunicazione. Infatti, coloro che possono godere di questa agevolazione (e sbarrare il campo “ES”) devono possedere tre requisiti:
- Aver ricevuto aiuti appartenenti al c.d. “regime ombrello”;
- Che degli aiuti in questione si è fatto solo utilizzo nei limiti concessi dalla sezione 3.1 e non anche della sezione 3.12;
- Il non superamento dei limiti stabiliti dalla sezione 3.1, con il conseguente non riversamento delle agevolazioni all'Erario o mancata riallocazione degli stessi sotto il cappello normativo, più stringente, della sezione 3.12.
Bisogna, però, fare un appunto: anche se si può procedere con la compilazione semplificata dell'autodichiarazione, le esenzioni IMU devono comunque essere indicate in modo analitico nella sezione A) e deve essere, di conseguenza, compilata anche la sezione C).
Inoltre, la compilazione semplificata del suddetto modello, va detto, non è obbligatoria: anche se si è in possesso dei requisiti indicati prima, il contribuente potrebbe in ogni caso decidere in ogni caso di compilare la sezione A) indicando tutti gli aiuti.
L'evoluzione del modello, in aggiunta, non pregiudica le autodichiarazioni già inoltrate telematicamente all'Agenzia (potevano essere già inviate a partire dal 28 aprile 2022). Pone, però, dei problemi in ordine al legame esistente tra l'autodichiarazione in discussione e il quadro RS degli aiuti di Stato appartenente alle dichiarazioni dei redditi PF, SP e SC. In particolare, si poteva anche non procedere alla compilazione del quadro RS, per alcuni aiuti, se nell'autodichiarazione, per quegli stessi sussidi, si fosse proceduto all'indicazione del settore di appartenenza e del codice attività. Il ricorso alla compilazione semplificata preclude l'indicazione di questi dati e pone dei problemi a chi avesse già inviato il dichiarativo reddituale: una soluzione per poter alleggerire la compilazione dell'autodichiarazione sarebbe quella di inviare una dichiarazione dei redditi correttiva/integrativa.