L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO NON COMPORTA L'APPROVAZIONE DEI SINGOLI ATTI GESTORI
25 NOV 2016
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21517 del 25.10.2016 ha stabilito che la delibera di approvazione del bilancio, non traducendosi nell'approvazione dei singoli atti gestori dell'amministratore, non è configurabile come ratifica tacita degli atti giuridiciposti in essere da un soggetto che abbia agito in qualità di rappresentante della società senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, a meno che non risulti accertata la volontà specifica, di far proprio l'atto posto in essere dal "falsus procurator".
La funzione del bilancio è infatti quella di informare i soci e i terzi dell'attività svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione.