L'AMMINISTRATORE DI FATTO NON E' FISCALMENTE PERSEGUIBILE (NELLE SRL)
16 APR 2019
La Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza n. 442/13/2019, ha stabilito che l’avviso di accertamento verso l'amministratore di fatto di una società di capitali per le imposte e relative sanzioni dovute da quest’ultima è nullo perchè tale fattispecie non è contemplata dall'ordinamento.
Secondo i Giudici infatti non esiste la responsabilità dell’amministratore di fatto di una srl per le obbligazioni tributarie riferibili alla società.
La sentenza ha subito chiarito che alla fattispecie (amministratore di fatto) non possa applicarsi analogicamente quanto previsto per l'amministratore di diritto, se non nei casi espressamente previsti dalla legge e che tale figura coincide con il soggetto che pur non essendo investito formalmente della carica di amministratore, svolge in modo continuativo l’attività gestoria ed esercita i poteri e le funzioni dell’amministratore di diritto.
I giudici hanno poi ricordato che ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 269/2003 (convertito nella Legge n. 326/2003), le sanzioni amministrative relative ai rapporti tributari di cui è parte una società dotata di personalità giuridica sono imputabili esclusivamente nei confronti della persona giuridica, sicchè la pretesa creditoria può essere avanzata solo nei confronti della società, onde per cui l’atto impositivo notificato all’amministratore di fatto è nullo perché diretto ad un soggetto privo di legittimazione passiva.