La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22756/2016 del 24.12.2016, ha stabilito che l’albergo paga la tassa rifiuti (TARSU) anche nel periodo di sospensione dell’attività (e quindi fuori dalla stagione turistica), perchè l’esenzione riguarda le sole obiettive condizioni di impossibilità di utilizzo dell’immobile.
La tassa è infatti dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, nonché i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione e le circostanze escludenti la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cassazione nn. 19459/2003 e 19173/2004).
Ricordiamo inoltre che in talune casi la tassa risulta comunque dovuta ove risultino allacciate acqua e luce e che la stessa Corte ha riconosciuto la legittimità delle tariffe superiori a quelle delle abitazioni.