L'AGEVOLAZIONE DEL 110% SPETTA ANCHE AI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO
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L'AGEVOLAZIONE DEL 110% SPETTA ANCHE AI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO

L'AGEVOLAZIONE DEL 110% SPETTA ANCHE AI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO

28 AGO 2020
Si è finalmente entrati nel vivo della applicazione del super bonus del 110% e come al solito si sente dire e purtroppo si legge anche che da questa agevolazione sarebbero esclusi i soggetti residenti all’estero.
Tale affermazione, a mio giudizio, è priva di ogni fondamento, perché basata su di una superficiale lettura della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E, che lo ricordiamo, non costituisce fonte normativa e che secondo l’orientamento di legittimità, non è vincolante nemmeno per gli uffici, diciamo così, che i soggetti preposti alla sua stesura non hanno grande confidenza con la lingua italiana, ma questo sembra ormai essere una costante sia della Agenzia delle entrate che dei soggetti preposti alla stesura della legge.  
Il citato documento di prassi esclude infatti dal beneficio i soggetti non residenti che non percepiscano redditi imponibili in Italia.
Ma cosa vuol dire.
Secondo il mio personale giudizio, la circolare ha cercato di arginare fenomeni aggirativi della fruizione del beneficio mediante l'utilizzo distorto delle norme.
Ricordiamo infatti che i soggetti destinatari dell'agevolazione non sono solo i proprietari degli immobili ma anche i soggetti genericamente individuati come possessori (familiari, comodatari, locatari).
Il beneficio voluto dal legislatore, (l’unico concretamente utile alla ripartenza della nazione), si fonda sulla detrazione del 110% dalla dichiarazione dei redditi, oppure sulla opzione dello sconto in fattura mediante la cessione del credito.
Ebbene ciò che la Circolare ha voluto evitare è che si utilizzassero abusivamente gli strumenti del comodato o della locazione per beneficiare della agevolazione, che lo ribadiamo spetta anche ai soggetti non residenti, come ha affermato la amministrazione finanziaria nella risposta al question time 5-04433 in Commissione Finanze nella seduta del 28 luglio.
L'amministrazione finanziaria 
ha infatti precisato che l’agevolazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengano le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.
Tali affermazioni sono state successivamente confermate nel paragrafo 1.2 della circolare 24/E laddove hanno anche aggiunto che i soggetti non residenti possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Dl 34/2020, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione, essendo l’istituto agevolativo diretto ad incentivare l’effettuazione degli interventi sugli immobili.
Quindi, attenzione  
 
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