L’attuale situazione economica derivante solo in parte connessa con la recente pandemia ripropone ai professionisti una serie di interrogativi relativi alle operazione da porre in essere per evitare la morte dell’impresa o meglio per non pregiudicare i livelli occupazionali e salvaguardare la continuità aziendale.
L’operazione per antonomasia è certamente
il contratto di affitto d'azienda che se ben strutturata è diretta alla tutela degli interessi dei creditori che, vengono in parte ripagati dai canoni d’affitto d’azienda ed in parte dalla eventuale successiva cessione dell’azienda medesima.
Il contratto di affitto d’azienda è invero funzionale ad evitare il blocco dell'attività, conseguente al deteriorarsi della situazione finanziaria e spessissimo prevede una opzione di acquisto in favore dell’affittuario che ha
come obiettivo quello di evitare di essere coinvolto nelle passività contratte dall'affittante in stato di crisi e di
evitare il coinvolgimento in eventuali atti di bancarotta del debitore.
Com’è noto se vi è crisi vi è la non remuneratività di tutti gli assets aziendali sicchè la delimitazione del perimetro dell’azienda da affittare, riguarda la individuazione degli assets efficienti a cui non può non corrispondere una debita considerazione della congruità del canone di affitto d’azienda.
[1]
Va insomma evitato di attribuire all’affitto d’azienda canoni periodici non coerenti con la possibile redditività futura dell’azienda medesima
[2] e vanno evitati errori che possano compromettere la cessione dei contratti in essere, come nel caso in cui tali contratti siano stati stipulati con la pubblica amministrazione.
LA SUCCESSIONE NELLE PASSIVITA’ DELL’AFFITTANTE
Nel contratto d’affitto d’azienda, a differenza di quello di cessione d’azienda, non si ha la successione nei debiti aziendali, ma la sola applicazione degli artt. 2557 c.c. (in relazione al patto di non concorrenza) e 2558 (subentro nei contratti di carattere non personale) c.c..
A mio giudizio, nonostante l’infelice e generica formulazione del legislatore "
tutte le ipotesi di trasferimento di azienda",
non si applica la solidarietà dell’affittuario nel pagamento dei debiti tributari ex art. 14 del D. Lgs. 472/97 per l’imposta e per le sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, oltre che per quelle irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore,
[3] perché l'art. 14 del D.Lgs. 472/97, è fondato su due principi:
In altri termini la disposizione intende tutelare le ragioni di credito dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti del debitore che ha dismesso la propria garanzia patrimoniale, ma
questo rischio non è certamente configurabile nelle operazioni di affitto d’azienda, perché l’affittante rimane proprietario di tutti i propri beni.
Inoltre, com’è noto, l'art. 14 del D.Lgs. 472/97
non opera allorquando l’atto viene posto in essere nell'ambito di uno degli strumenti di risoluzione della crisi individuati dal co. 5-bis della disposizione
[4].
Come detto è prassi frequente che il contratto di affitto d’azienda contenga anche l’opzione di acquisto (spesso collegata alla decurtazione dei canoni pagati a titolo di affitto d’azienda), onde per cui, l’atto di cessione d'azienda soggiace alle disposizioni di cui all'art. 2560 c.c., solo nel caso in cui l’operazione venga posta in essere prima del deposito della domanda di concordato preventivo o fuori dall'ambito del fallimento (artt. 182 co. 5 e 105 co. 2 e 3 del RD 267/42).