L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO ESPLICA EFFETTI SULLA CONFISCA PER EQUIVALENTE
6 GIU 2025
La Cassazione con la sentenza n. 44519/2024 ha affermato che l’accordo di ristrutturazione del debito tributario "incide direttamente sull’entità del debito erariale, che subisce una modifica quantitativa, incidendo, di conseguenza, anche sul profitto del reato".
L'accordo di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis L.f., incidendo direttamente sul quantum della somma di denaro dovuta all'Amministrazione finanziaria per l'Iva non versata, che costituisce il profitto del reato di cui all'art. 10-terD.Lgs. 74 del 2000, esplica necessariamente i propri effetti anche sulla confisca per equivalente del profitto di tale reato, nel senso di determinare una necessaria rivisitazione dell'ammontare del quantum del profitto del reato e, con esso, della somma da assoggettare a confisca, quando la misura di quella originariamente disposta risulti eccedente rispetto all'attuale debito tributario da estinguere (che costituisce il profitto del reato).
L’accordo di ristrutturazione, specifica la Suprema Corte, non può infatti equipararsi alla rateizzazione in quanto mentre quest’ultima coinvolge solo i tempi di pagamento, la ristrutturazione modifica sostanzialmente il quantum debeatur, riducendo l’importo originario del debito attraverso la rinuncia dell’amministrazione a una parte della propria pretesa.
D'altronde ricorda la Corte, è principio pacifico in giurisprudenza che la confisca "per equivalente", per sua intrinseca natura, non può avere a oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, imponendosi quindi una valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'attuale entità del profitto del reato.