L'ACCOMANDATARIO DELL'IMMOBILIARE NON PAGA L'INPS
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L'ACCOMANDATARIO DELL'IMMOBILIARE NON PAGA L'INPS

L'ACCOMANDATARIO DELL'IMMOBILIARE NON PAGA L'INPS

26 AGO 2016
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17328 del 25.8.2016 ha ribadito che non sussiste obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti (INPS) per il socio accomandatario di una immobiliare, laddove venga svolta solo una mera attività di riscossione dei canoni degli immobili locati.
I Giudici hanno così precisato che in tale ipotesi, non emergono le condizioni dell'iscrizione, poiché la mera attività di riscossione degli affitti era inerente al godimento dei beni immobili.
La Corte ha poi esplicitato che la locazione di beni immobili, può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo se esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, come l'intermediazione immobiliare e nel caso analizzato l'accomandatario non svolgeva alcuna attività commerciale, ma si limitava a riscuotere i canoni degli immobili locati e, quindi, a goderne i frutti, prescindendo da ogni considerazione sulla sua partecipazione al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e di abitualità e sul riconoscimento di occupazione prevalente nella propria dichiarazione dei redditi.

no-ai-contributi-inps-per-lamministratore-di-immobiliare.pdf  (scarica la sentenza  integrale)
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