L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO È SEMPRE OPPONIBILE AL FISCO
06 GIU 2018
La Corte di Cassazione con sentenza n.11458/2018 conferma il principio secondo cui "l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e dunque la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius è opponibile verso tutti i creditori, compreso l'Erario, che di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede non può esigere l'imposta catastale, ipotecaria e successoria, sino a quando non si sa chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede". La Corte ribadisce che il credito relativo all'imposta di successione sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitivita dello stato di graduazione. Nel caso di specie lo stato di graduazione dell'eredità da cui risultava un attivo di 693.472,00 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27.01.2010 e, al momento della notifica della cartella (31.08.2007), la procedura di liquidazione non era ancora chiusa, pertanto la Corte ne ha dichiarato la nullità.