La sentenza 2327/15/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha stabilito che la notifica dell'avviso di accertamento portante la richiesta di maggiori imposte, non può sospendere l’Iva richiesta a rimborso, con l'unica eccezione della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Tale potere di sospensione del rimborso spetta all'amministrazione finanziaria ex articolo 23 del Dlgs 472/1997, esclusivamente nei casi di dichiarazione fraudolenta ex art. 38 bis del dpr 633/72, ovvero in presenza delle fattispecie contenute nel Regio decreto 2440/1923, in base al quale – in presenza di una ragione di credito anche potenziale – è possibile sospendere i rimborsi sino al termine del procedimento, fatta salva la possibilità di fornire idonea garanzia a tempo indeterminato.
La sentenza in esame ha invece affermato che non è possibile invocare la sospensione del rimborso ex articolo 38-bis, in quanto tale fattispecie è espressamente limitata ai casi di dichiarazione fraudolenta oppure ove vi siano atti di contestazione o irrogazione di sanzioni, come prescritto dall’articolo 23 del Dlgs 472/1997, recentemente modificato dal D.lgs 158/2015, che evidentemente e secondo i Giudici milanesi non può operare retroattivamente.
ctr-2327-rimborso-iva.pdf