La Corte di Cassazione con sentenza n. 13565/2021 afferma che l
’avviso di accertamento emesso nei confronti della Sas non deve essere notificato al socio accomandante in quanto quest’ultimo
risponde dei debiti sociali solo nei limiti del capitale sottoscritto e versato, purché non si sia ingerito nell'amministrazione sociale. L'articolo
2313 c.c., infatti, nello stabilire la responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali e quella dell'accomandante limitata alla quota conferita,
non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei confronti dell'accomandante. Essa si limita a fissare la responsabilità dell'accomandante nei confronti della società, a regolare cioè i rapporti interni alla compagine sociale. Tale interpretazione è confermata dalle deroghe previste dal codice a tale regola: l'articolo
2314 c.c., che prevede la responsabilità illimitata di fronte ai terzi del socio accomandante che consenta all'inserimento del proprio nome nella ragione sociale; l'articolo
2320 c.c., che tale illimitata e solidale responsabilità fa derivare dalla violazione del divieto di immistione da parte dell'accomandante; l'articolo
2324 c.c., che consente ai creditori di far valere i propri crediti nei confronti dei soci accomandanti in sede di liquidazione. La Corte, dunque, ribadisce, che
il socio accomandante è sempre privo di legittimazione attiva e passiva per le obbligazioni tributarie sociali, fra le quali rientra quella concernente l'IVA,
a nulla poi rilevando, in punto di legittimazione attiva, la notifica dell'avviso al socio accomandante.
cass.-13565.2021.legittimazionepassiva.socioaccomandante.iva.pdf