L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE SBARRA LA STRADA AL FUTURO DEL FISCO
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L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE SBARRA LA STRADA AL FUTURO DEL FISCO

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE SBARRA LA STRADA AL FUTURO DEL FISCO

22 MAR 2017

La Commissione Tributaria Regionale di Aosta con la sentenza n. 39/2016 ha chiarito quali siano i poteri di rettifica dell'amministrazione finanziaria in relazione a periodi d’imposta già definiti mediante lo strumento deflattivo dell'accertamento con adesione.
La vicenda riguardava una società a ristretta base azionaria, assoggettata a verifica fiscale e destinataria di un PVC relativo agli anni 2009 e 2010, i cui rilievi, erano stati posti a fondamento degli avvisi di accertamento per le annualità che però erano già state definite mediante lo strumento dell'accertamento con adesione. 
Val la pena di ricordare che, come noto, l'art. 2 comma 4 del DLgs. 218/1997, stabilisce che la definizione dell’accertamento non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti: a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 77.468 euro; b) se la definizione riguarda accertamenti parziali; c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria; d) se l’azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell’azienda coniugale, alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
Poichè la fattispecie posta a giudizio non esplicitava se l’avviso di accertamento fosse o meno parziale, i giudici della regionale annullavano l'avviso di accertamento qualificandolo "... come accertamento ordinario”, poichè come tale (relativo ad annualità definita in adesione), sarebbe stato legittimo solo in presenza congiunta delle due condizioni di cui alla citata lettera a) dell'art. 2 comma 4 del DLgs. 218/1997 e cioè avrebbe dovuto essere fondato su elementi nuovi che avrebbero dovuto generare un reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 77.468 euro .

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