L'ABITAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PUO' ESSERE CONSIDERATA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA
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L'ABITAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PUO' ESSERE CONSIDERATA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

L'ABITAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PUO' ESSERE CONSIDERATA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

07 NOV 2020
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1977 del 29 gennaio 2020 ha ritenuto sussistente una stabile organizzazione nel territorio italiano di una società estera nell'abitazione italiana del legale rappresentante.
L'abitazione sarebbe stata considerata una sede fissa di affari e cioè il luogo ove di fatto venivano gestiti i pacchetti turistici. Infatti, la società di nazionalità Ceca, secondo i giudici di merito, svolgeva in Italia “… attività di viaggi e turismo usufruendo di un locale adibito a cucina, di p.c., di rete internet e stampanti, tramite segnalazione del nome, del numero di telefono e del sito web, sulla porta di accesso dello stabile ...”.
La società si era difesa, tra l’altro, invocando il carattere “ausiliario” dell’attività svolta in Italia rispetto a quella effettuata nella Repubblica ceca, con conseguente presunta violazione dell’art. 162 del TUIR e dell’art. 5 del Modello OCSE.
La Cassazione, richiamando la sua giurisprudenza (nn. 28059/2017 e 1103/2013), ha invece ritenuto che la sussistenza di una stabile organizzazione è incardinata sul riscontro di elementi materiali e oggettivi, rappresentati dalla sede fissa di affari, nonché da un elemento dinamico, rappresentato dall’esercizio, in tutto o in parte, dell’attività nel territorio dello Stato e cioè nell’abitazione del legale rappresentante, in Livigno, ove erano presenti segnaletica riferita all’organizzazione a fianco della porta di accesso, la strumentazione necessaria alle operazioni commerciali, nonché fatture emesse da parte di un’associazione italiana operante nel settore turistico, mentre l’attività d’impresa era rinvenibile nel fatto che la società estera teneva e gestiva in Livigno i rapporti connessi ai servizi compravenduti, questione equiparabile ad altra  contestazione risoltasi nella sentenza 17 gennaio 2013 n. 1103, ove gli ermellini riconobbero la stabile organizzazione personale identificata nel direttore dello sci club sloveno che operava da intermediario e che non era dotato di indipendenza, rispetto alla stazioni sciistiche italiane dove venivano inviati i turisti sloveni.
Secondo i giudici le prestazioni svolte da tale soggetto in Italia quali la scelta degli alberghi, la consegna degli skipass, l’incasso dei corrispettivi, l’assistenza alla clientela erano rappresentativi della stabile organizzazione, seppure non fosse stato individuato un luogo fisico in cui veniva svolta stabilmente l’intermediazione.
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