La Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 9610 del 13.04.2017, ha stabilito che il giudice di merito deve concretamente verificare gli elementi ritenuti dall'ufficio sintomatici di un comportamento elusivo, perchè il contribuente non può ritrarre vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici (Cassazione SS.UU. 30057/2008).
In
difetto di valide ed apprezzabili ragioni economiche che giustifichino l’operazione contestata,
è legittimo il disconoscimento del risparmio di imposta ottenuto, prescindendo dal fatto che l’operazione posta in essere contrasti o meno con specifiche disposizioni di legge.
Nell’occasione la Suprema Corte ha anche colto l’occasione per ricordare che
l’onere probatorio relativo alla dimostrazione del disegno elusivo incombe sull'Amministrazione finanziaria, vale a dire che è quest’ultima che deve dimostrare l'improprio utilizzo degli schemi negoziali classici.
La vicenda nasceva dal disconoscimento della detrazione IVA sugli acquisti di una società immobiliare, costituita, secondo l’ufficio, con l’unico scopo di conseguire una indebita detrazione (vantaggio), stante il fatto che gli unici due immobili realizzati erano stati venduti ai soci della società.
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