IVA: E' POSSIBILE SEPARARE LE ATTIVITA' IN BASE AL REGIME DI IMPONIBILITA' O DI ESENZIONE?
01 AGO 2021
Con la risposta all'interpello n. 471 del 09.07.2021, l’Agenzia delle Entrate, ha ribadito che la separazionedelle attività ai fini IVA nel settore immobiliare è subordinata al fatto che le attività siano tra loro distinte e obiettivamente autonome.
In altri termini il criterio di separazione non deve essere basato solo sul regime IVA (esenzione o imponibilità) delle operazioni compiute, ma anche sulla categoria catastale del fabbricato, abitativo oppure diverso dall’abitativo, come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/2013.
Invero l'amministrazione finanziaria aveva già precisato che il riferimento ai codici ATECO costituisce solo uno dei criteri con cui è possibile procedere alla separazione delle attività (circolare Agenzia delle Entrate n. 19/2018), ma necessità di ulteriori “criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse attività”, quali possono certamente essere la categoria catastale del fabbricato abitativo ovvero strumentale.