La Corte di giustizia UE con la sentenza del 23/11/2017, causa C-246/16, ha accolto le doglianze della Ctp di Siracusa in termini di detraibilità dell'IVA in presenza di procedure concorsuali, affermando che non è giustificabile la normativa italiana sui crediti insoddisfatti.
Ricordiamo infatti che la nostra normativa subordina il diritto di rettificare l'imposta anticipata all'erario all'infruttuosità della procedura concorsuale, con conseguente invito a modificare la vigente normativa.
Invero la legge 208/2015, aveva previsto, a decorrere dal 2017, la rettifica dell'IVA all'atto dell'apertura della procedura concorsuale, ma la norma non è mai entrata in vigore.
La normativa comunitaria concede la facoltà di ridurre la base imponibile in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo, ma gli stati membri possono derogare a tale norma decidendo condizioni più restrittive.
Il nostro paese, come noto, si è avvalso di questa deroga, stabilendo che affinchè possa darsi luogo alla riduzione della base imponibile, (in caso di mancato pagamento parziale o totale), il creditore deve fornire la prova dell'infruttuosità della procedura concorsuale, oggettivamente possibile solo al termine della stessa.
Il problema sta nel fatto che nel bel paese, le procedure concorsuali possono avere una durata anche superiore al decennio, questione ritenuta non accettabile dalla Corte UE.
Tale inaccettabile durata determina una distorsione del mercato, poichè il fisco non può riscuotere l'imposta superiore a quella percepita dal soggetto passivo che applica il tributo per conto dell'erario e perchè tale termine, genera in ogni caso una disparità di trattamento tra gli imprenditori, (in termini di liquidità), rispetto ai loro concorrenti di altri stati membri.
Insomma, costituendo la deroga una eccezione alla norma, essa va interpretata restrittivamente, tenendo conto della ratio su cui essa si fonda.
Inoltre secondo la Corte nell'ipotesi italiana, spetterebbe alle autorità nazionali stabilire, nel rispetto del principio di proporzionalità, quali siano le prove di una probabile persistenza del mancato pagamento che il soggetto passivo deve fornire per ridurre la base imponibile, consentendo così di raggiungere ugualmente l'obiettivo della norma, «il quale assicura l'anticipo dell'Iva riscuotendola per conto dello stato».