IVA DETRAIBILE ANCHE IN ASSENZA DI OPERAZIONI ATTIVE
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IVA DETRAIBILE ANCHE IN ASSENZA DI OPERAZIONI ATTIVE

IVA DETRAIBILE ANCHE IN ASSENZA DI OPERAZIONI ATTIVE

17 DIC 2021
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 39684 del 2021 si è pronunciata a favore del contribuente in merito ad una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per l'IVA in relazione all'indebita detrazione per l'assenza di operazioni attive attestanti lo stabile esercizio dell'attività imprenditoriale. In particolare, nel caso di specie la società aveva detratto l’iva inerente alla costruzione di un fabbricato sociale destinato alla vendita e l’Amministrazione finanziaria procedeva al suo recupero in quanto a fronte degli acquisti effettuati, la società aveva dichiarato un volume d’affari pari a zero. La Suprema Corte conferma le decisioni di primo e secondo grado rilevando come "in tema di IVA, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra, tuttavia, il concreto svolgimento dell'attività di impresa: la detrazione dell'imposta può difatti spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché, però, finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell’attività tipica". Nella specie, la realizzazione dell’immobile rientrava nell'ambito dell'oggetto sociale della parte contribuente e le fatture con l'IVA oggetto di controversia erano tutte connesse alla costruzione dell'immobile in questione, pertanto, secondo i giudici di legittimità  "l'attività d'impresa, seppure con risultati negativi in conseguenza della mancata vendita, non preclude il diritto di contabilizzare dalla società i costi di costruzione dell'immobile", ancorché "il volume d'affari della società era risultato nullo negli anni d'imposta 2009-2010-2012- 2013, a fronte di acquisti con IVA detratta", in considerazione della strumentalità delle spese alla costruzione (ed alla vendita) del fabbricato sociale e, per conseguenza, alla realizzazione dell'oggetto sociale."

cassaz.-detrazione.iva2021.pdf
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