IVA: ASSOLTO IL PRESTANOME PER L'OMESSA DICHIARAZIONE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

IVA: ASSOLTO IL PRESTANOME PER L'OMESSA DICHIARAZIONE

05 SETT. 2019
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 36474 del 28 agosto 2019, ha stabilito che il prestanome di un'azienda non è responsabile per l'evasione Iva commessa dall'amministratore di fatto a meno che non venga dimostrato il dolo specifico.
Secondo i Giudici, per la condanna, occorre la volontà di non pagare l'imposta attuata con la mancata presentazione della dichiarazione, non essendo sufficiente l'accettazione dei rischi connessi alla carica assunta (dal prestanome) a cui può essere imputata una corresponsabilità ex art. 2392 cod. civ., relativamente all'obbligo di conservazione del patrimonio sociale.
Invero, la Corte in passato aveva individuato nel prestanome la figura del concorrente nel reato, per non avere impedito l'evento delittuoso, non avendo quest'ultimo alcun potere nella gestione della società, (dolo eventuale), quindi per la condanna relativa alla omissione della dichiarazione IVA, occorre la deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte, il tutto nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo.
 
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