IVA ALL'IMPORTAZIONE E APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA NORMATIVA DOGANALE
6 MAR 2024
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-791/22 del 18 gennaio 2024 affronta il rapporto tra dazio e iva in fase di importazione. Il caso trattato riguardava un soggetto residente in Polonia che aveva acquistato in tale Stato una certa quantità di sigarette sulla cui confezione erano apposti unicamente contrassegni fiscali ucraini e bielorussi. Senza informarne le autorità doganali, egli aveva trasportato le sigarette in Germania consegnandole ad un acquirente tedesco. In seguito all’arresto del venditore le sigarette venivano sequestrate e distrutte. L’ufficio doganale tedesco, ritenendo che le sigarette fossero state introdotte irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione, ha considerato che fosse sorta un’obbligazione doganale e Iva a suo carico provvedendo così all’emissione dell’avviso di accertamento. Dopo l’esito negativo del reclamo avviato dal soggetto polacco quest’ultimo proponeva ricorso davanti al giudice tributario di Amburgo il quale sospendeva il processo sollevando la seguente questione pregiudiziale: “se sia contrario alla Direttiva [2006/112], in particolare ai suoi articoli 30 e 60 il fatto che una disposizione nazionale di uno Stato membro dichiari l’articolo 215, paragrafo 4, del Codice doganale, applicabile mutatis mutandis all’Iva all’importazione.”
Ricordiamo che l’art. 215 prevede che «Se un’autorità doganale constata che, a norma dell’articolo 202, è sorta un’obbligazione doganale in un altro Stato membro e l’importo della stessa è inferiore a 5 000 euro, si considera che l’obbligazione doganale sia sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione» mentre l'art. 60 della Direttiva prevede che "l’importazione è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nell’Unione"e l'art. 70 che "il fatto generatore dell’IVA si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione di beni". Il collegamento tra la normativa doganale e quella relativa all’IVA è previsto dall’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, in quanto prevede che quando i beni importati sono assoggettati, in particolare, a dazi doganali, il fatto generatore si verifica e l’IVA diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità dei predetti dazi o prelievi.
I giudici del Lussemburgo affermano che la formulazione dell’articolo citato fa riferimento solo al momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA, ovvero al piano temporale, mentre “tale disposizione non prevede alcun rinvio alla normativa doganale per quanto riguarda il luogo dell’importazione.” Dunque, tale norma non stabilisce un collegamento generico tra la direttiva 2006/112 e il codice doganale e, in particolare, non determina il luogo di importazione dei beni ai fini del loro assoggettamento all’IVA.
In questo modo la Corte di Giustizia ritiene incompatibile con il diritto Ue la norma nazionale che consente l’applicazione analogica all’iva all’importazione del diritto doganale con riguardo all’individuazione del luogo in cui sorge l’obbligazione doganale. Pertanto, nel caso di specie, l’iva non era dovuta in Germania (luogo in cui era stata contestata l’irregolarità sotto il profilo doganale) ma in Polonia (luogo in cui erano stati immessi in consumo i beni importati).