IRAP NON SOGGETTA A RADDOPPIO DEI TERMINI E SANZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SOCIETA'
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IRAP NON SOGGETTA A RADDOPPIO DEI TERMINI E SANZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SOCIETA'

IRAP NON SOGGETTA A RADDOPPIO DEI TERMINI E SANZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SOCIETA'

12 MAR 2016
La Corte di cassazione con la sentenza 4775 depositata l’11.03.2016 ha ribadito che il raddoppio dei termini essendo diretto alle imposte dirette ed all’iva non può riguardare l’Irap e quindi aggiungiamo noi, se i reati tributari riguardano esclusivamente imposte dirette e Iva, nulla può essere eccepito ai fini IRAP.
La conseguenza logica è la decadenza di tutti gli accertamenti in relazione alla pretesa IRAP, per i quali si era ritenuto (erroneamente) applicabile il raddoppio dei termini anche ai fini IRAP.
Con riguardo, invece, alla applicabilità delle sanzioni ad altri soggetti diversi dalla società, (amministratore di fatto di una s.r.l.), la Suprema Corte richiamata la normativa in vigora dal 2003, (articolo 7 del decreto legge 269/2003), sulla responsabilità dell’ente ha ribadito che non può esistere responsabilità solidale a carico dell’amministratore, anche di fatto.
L’articolo 7 del Dl 269/2003, ha infatti previsto che le sanzioni relative al rapporto fiscale di società o enti, con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica, precisando ulteriormente che la modifica è stata introdotta per dare attuazione alla legge delega 80/2003, secondo la quale le sanzioni devono essere irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio.

cassazione-4775-2016.pdf
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