Come noto il discrimine per il pagamento dell'IRAPè l'autonoma organizzazione, in presenza della quale scatta la soggezione all'imposta.
Secondo l'orintamento giurisprudenziale corrente, si ha un'attività autonomamente organizzata solo quando l'attività è in grado di funzionare da sola, prescindendo cioè dall'opera del professionista.
In passato, Fiorello aveva già vinto la battaglia con il Fisco ottenendo il diritto al rimborso dell'Irap pagata per gli anni dal 1998 al 2001 e ciò perchè egli esercitava la sua attività di artista, senza autonoma organizzazione e cioè senza dipendenti e con beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività .
Oggi la Cassazione con l’ordinanza 29863/17 del 13.12.2017è tornata ad occuparsi della medesima questione ribadendo che se l’artista non è responsabile dell’organizzazione che c’è dietro ai suoi spettacoli non sarà tenuto a pagare l’imposta, prescindendo dalla quantità di reddito prodotto «elemento invece non decisivo e comunque eccentrico rispetto al fondamento normativo dell’imposizione»..