È illegittima l’iscrizione ipotecaria emessa dall’Agenzia delle entrate riscossione e ricevuta a mezzo posta senza alcuna comunicazione preventiva e senza alcuna notifica dell’intimazione di pagamento, necessaria sia per il fermo che per l’ipoteca.
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 30 novembre 2022 ha accolto il ricorso del contribuente stabilendo che l’amministrazione è gravata di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto l’onere di enunciare in concreto le plausibili ragioni che avrebbero potuto far valere e non abbia proposto, dunque, un’opposizione meramente pretestuosa.
Sbaglia il giudice di merito a ritenere legittima l’iscrizione sul rilievo che l’articolo 50 del dpr 602/73 non è applicabile all’iscrizione ipotecaria.
Tale procedura, infatti, non può essere mai eseguita insciente domino, visto che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione.