L'art. 166 del DLgs. 14/2019 regola la revocatoria nella liquidazione giudiziale; tuttavia, appare controverso se l'ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione in forza dell'art. 77 del DPR 602/73 possa essere revocata se costituita nel periodo di incubazione dell'insolvenza, considerando che l'ipoteca esattoriale è una misura cautelare appannaggio dell'Agente della riscossione, iscrivibile anche se l'immobile non può essere pignorato.
In tema di revocabilità dell'ipoteca esattoriale, secondo un primo orientamento, l'ipoteca del concessionario per la riscossione può essere assimilata all'ipoteca iscritta in base ad un titolo giudiziario e, conseguentemente, rientrando nel genus delle ipoteche giudiziali, può essere oggetto di revoca su impulso del curatore se iscritta nel periodo sospetto.
Di diverso avviso la Suprema Corte (Cass. n. 3232/2012), secondo cui l'ipoteca del concessionario per la riscossione non può essere soggetta a revocatoria. Infatti, secondo i giudici, l'Agente della riscossione può disporre l'ipoteca senza instaurare alcun contraddittorio con il debitore.
L'ipoteca esattoriale trae la propria esistenza in un atto amministrativo rinvenibile nel ruolo e rappresenta un quarto genus di ipoteca, non incasellabile in alcuna delle fattispecie del codice civile.
Non essendo "esattoriale/amministrativa" l'ipoteca giudiziale, la fattispecie non rientra nell'art. 166 lett. d) del DLgs. 14/2019 ed è esclusa la revocatoria del curatore.
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